CHI È OBBLIGATO

Tutti i soggetti titolari di partita Iva, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità privilegiata devono effettuare la Comunicazione Black List alla Agenzia delle Entrate per tutte le operazioni economiche poste in essere.

Tale Comunicazione deve, pertanto, riportare le operazioni economiche stabilite dal D.L. 25.3.2010, n. 40, ed, in particolare, l’art. 1, co. 1, che sono intercorse con soggetti, imprese, società aventi sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalità privilegiata, i cosiddetti Paesi “Black List”.

La Black List è una Lista di paesi, aggiornata ogni anno dal Ministero dell’Economia e dall’Agenzia delle Entrate, per i quali vige l’obbligo di monitoraggio da parte dell’Amministrazione Finanziaria di tutte le attività economiche intercorse tra le imprese italiane e le imprese domiciliate in questi paesi a fiscalità privilegiata.

A partire dal 13 dicembre 2014, con il Decreto Semplificazioni (Dlgs n.175/2014), la comunicazione deve essere effettuata a cadenza annuale, e non più mensile o trimestrale, per le operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10 mila euro (prima il limite era di 500 euro).

Tuttavia, per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità.

Per la Normativa clicca qui.

 

CONDIZIONI GENERALI E COSTI DEL SERVIZIO:

Atteso che AA SAS è un intermediario abilitato per la trasmissione telematica ai sensi dell’art.3, comma 3 del D.P.R. n. 322/98, come modificato dal D.P.R. n.435/2001, il servizio è prestato alle condizioni indicate:

  • Il Cliente autorizza AA SAS con il sottostante modulo di delega.
  • Il Cliente invia
  1. La scheda raccolta dati (Allegato “BL”).
  2. Fatture, nello specifico, per le Cessioni e gli Acquisti nei paesi a regime di fiscalità privilegiata:

fatture emesse e ricevute(dalle fatture deve emergere l’anagrafica completa dell’operatore economico residente nei paesi a fiscalità privilegiata) nelle quali dovrete riportare manualmente e correttamente il codice di stato estero (reperibile sul link presente sul nostro sito) ed il codice fiscale del cliente o del fornitore, il controvalore in Euro per fatture emesse e ricevute in valuta estera e la data di registrazione della fattura in contabilità.

Per Servizi resi e ricevuti con paesi a regime fiscalità privilegiata:

fatture emesse e ricevute (dalle fatture deve emergere l’anagrafica completa dell’operatore economico residente nei paesi a fiscalità privilegiata) nelle quali dovrete riportare manualmente e correttamente il codice di stato estero ed il codice fiscale del cliente o del fornitore, il controvalore in Euro per fatture emesse e ricevute in valuta estera e la data di registrazione della fattura in contabilità. (non oltre 7 giorni lavorativi prima della data di scadenza) all’indirizzo mail info@aa24.it.

  • AA SAS conferma subito per mail la ricezione e, in seguito, trasmette il modello elaborato.
  • AA SAS invia, appena disponibile, la ricevuta di trasmissione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
  • Il costo del servizio è di € 60 + iva per singolo modello inviato fino a 3 nominativi e di € 7 + iva (per i nominativi successivi cadauno).
  • Il Cliente invia copia del Bonifico Bancario anticipato intestato a AA sas (ovviamente non necessario se pagamento effettuato con carta di credito) IT24T0200815416000102514646.

 

I dati forniti alla AA SAS verranno utilizzati solo per lo svolgimento del servizio, con gli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.