CHI È OBBLIGATO

A partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA sono obbligati alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d’intento inviate ai propri fornitori di beni e servizi. Infatti da quest’anno la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014). La dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998).

 

PRECISAZIONI RELATIVE AL PERIODO TRANSITORIO 1/1/2015 – 11/2/2015

Fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

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CONDIZIONI GENERALI E COSTI DEL SERVIZIO: 

Atteso che AA SAS è un intermediario abilitato per la trasmissione telematica ai sensi dell’art.3, comma 3 del D.P.R. n. 322/98, come modificato dal D.P.R. n.435/2001, ti invitiamo a contattarci per spiegarci le tue esigenze ed ottenere un preventivo gratuito.