L’art. 10 del DL 78/2009 ha introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità (art. 35 D.Lgs. 241/97) alle dichiarazioni IVA dalle quali emerge un credito che si intende utilizzare in compensazione per importi superiori a € 15.000,00.
Altresì la legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 574, legge 147/2013) ha reso obbligatorio il visto di conformità sulle dichiarazioni, anche in riferimento ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap. Resta inteso che per le compensazioni dei crediti relativi a imposte dirette, Irap, sostitutive e ritenute, non scatta, come invece previsto in ambito Iva, l’onere della preventiva presentazione della dichiarazione vistata prima di procedere con la compensazione.

Nello specifico:

le nuove disposizioni riguardano esclusivamente le “compensazioni orizzontali” dei crediti superiori a 15mila euro, quelle cioè operate tra crediti e debiti di diversa natura

  • il limite di 15mila euro si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione.

CHI PUÒ APPORRE IL VISTO DI CONFORMITÀ

Sono legittimati al rilascio del visto: i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese e dei Caf- dipendenti (questi ultimi potranno “siglare” solo le dichiarazioni dei soggetti per i quali già svolgono l’attività di assistenza fiscale), gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, gli iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi.

Le Vostre richieste di apposizione del visto di conformità sui dichiarativi potranno essere gestite dalla AA24, attraverso i soci fondatori che sono SOGGETTI AUTORIZZATI, dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, al rilascio del visto di conformità.

COSTO DEL SERVIZIO

Per la verifica della documentazione contabile il costo è pari ad Euro 0,50 per ogni documento registrato sui registri IVA con un costo minimo di Euro 500+IVA.

E’ inoltre previsto un onorario che può variare dallo 0,50% al 1,50% dell’ammontare del credito da portare in compensazione.

Riportiamo di seguito gli scaglioni di credito su cui verrà applicata la percentuale relativa.

Da €. 0 a €. 40.000 (zero)

da €. 40.001 a €. 200.000 (1,50%)

oltre €. 200.000 ( 1%)

ELENCO DOCUMENTAZIONE

Pratiche visto di conformità per l’utilizzo

Per la richiesta del rilascio del visto di Conformità occorre far pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data per la quale si richiede l’INVIO della dichiarazione IVA, la seguente documentazione:

  • 1) Dichiarazione IVA 2015 per l’anno 2014 in formato cartaceo redatta e sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante (anche .pdf/A);
  • 2) Fotocopie siglate (con dicitura di conformità all’originale) dal Titolare o Legale Rappresentante di tutti i registri IVA stampati in definitivo, con tabella riassuntiva del periodo e relativa liquidazione (anche .pdf/A);
  • 3) Tabella riassuntiva dei codici IVA utilizzati con loro progressivo annuale (anche .pdf/A);
  • 4) Fotocopie delle fatture emesse e delle fatture acquisti, registrate nell’anno,sulle quali sia visibile il numero di protocollo assegnato, ordinate per numero di protocollo ( anche .pdf/A);
  • 5) Fotocopie del registro corrispettivi (con dicitura di conformità all’originale anche .pdf/A);
  • 6) Dichiarazione IVA 2014 per l’anno 2013, completa di ricevuta telematica;
  • 7) Dichiarazione (Allegato “D”) firmata dal Titolare o Legale Rappresentante;
  • 8) Mandato professionale (Allegato “M”) firmato dal Titolare o Legale Rappresentante);
  • 9) Copia del Bonifico Bancario.

Nel caso in cui i controlli richiesti per l’apposizione del visto siano positivi, si procederà alla trasmissione telematica della dichiarazione IVA.
In caso contrario, il Cliente verrà tempestivamente informato delle cause ostative all’apposizione del visto, con l’indicazione delle azioni da intraprendere per la rimozione delle stesse.